Art. 4.
(Titoli preferenziali per l'accesso
alle pubbliche amministrazioni).

      1. Ai fini dell'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, le donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti e con reddito complessivo lordo non superiore a 7.000 euro annui, hanno preferenza nei relativi pubblici concorsi a parità di merito e a parità di titoli degli altri candidati.
      2. Il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, al fine di inserire tra le categorie con titoli di preferenza nei pubblici concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni le donne in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.